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L'accesso  ai  documenti  amministrativi  regolato  dalla  L.  241/1990,  attese  le  sue  rilevanti  finalità  di  pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa della Provincia del Sud Sardegna al fine di  favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
L’accesso civico, quale applicazione della normativa sulla trasparenza  D.Lgs  33/2013,  e come novellato  dal D.Lgs 97/2016, ed in particolare delle indicazioni contenute all’Art. 1 “Principio generale della trasparenza”, concorre  ad  attuare  il  principio  democratico  e  i  principi  costituzionali  di  eguaglianza,  di  imparzialità,  buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni  sul  segreto  di  Stato,  del  segreto  d'ufficio,  del  segreto  statistico  e  sulla  protezione  dei  dati personali.
Esso  è  condizione  di  garanzia  delle  libertà  individuali  e  collettive,  nonché  dei  diritti  civili,  politici  e  sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
La  Provincia del  Sud  Sardegna,  secondo  quanto  disposto  dall’art.  5  del D.Lgs  33/2013, come sostituito dall’art.  6  del  D.  Lgs  97/2016,  garantisce  la  libertà  di  accesso  civico  di  chiunque  ai  propri  documenti, informazioni e dati, oltre a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi protetti e giuridicamente rilevanti.
 
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, l'accesso civico si articola in due diverse fattispecie.
1. ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare nel sito istituzionale documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che l’Amministrazione ha omesso di pubblicare nel sito istituzionale.
La richiesta può essere presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  previa compilazione del modulo allegato tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
adriana.morittu@provincia.sudsardegna.gov.it
oppure Posta Elettronica Certificata all'indirizzo:
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
oppure ancora tramite posta ordinaria all’indirizzo:
Ufficio Trasparenza e Anticorruzione – Provincia Sud Sardegna, Via Mazzini n.39  09013  Carbonia

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  si pronuncerà sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
Il Responsabile del Procedimento: è il Dirigente dell’Area nella quale è incardinato l’Ufficio  che riceve l’istanza  Dott.ssa. Adriana Morittu email: adriana.morittu@provincia.sudsardegna.gov.it
 
2. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del medesimo d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d. lgs. n. 97/2016, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis.
Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis del Decreto legislativo n.33/2013.
Non sono richiesti requisiti particolari e la richiesta non deve essere motivata e può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. I termini per la conclusione del procedimento, che deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato, è di 30 giorni, salva la sospensione dei termini prevista dall'art. 5 comma 5 del d. lgs. n. 33/2013 nel caso di individuazione di soggetti controinteressati.

La richiesta può essere presentata ai Dirigenti dell’Amministrazione provinciale competenti per materia utilizzando l’apposita modulistica:
Area Amministrativa e Risorse Umane: Dott.ssa Speranza Schirru 
Area Ambiente: Dott.ssa Speranza Schirru

all’indirizzo di Posta Elettronica :speranza.schirru@provincia.sudsardegna.gov.it
Area Finanziaria: Dott.ssa Maria Collu 
Area Appalti Welfare e Cultura: Dott.ssa Maria Collu 
all’indirizzo di Posta Elettronica :collu.maria@provincia.sudsardegna.gov.it
Area Lavori Pubblici: Dott.Ing. Fulvio Bordignon
all’indirizzo di Posta Elettronica : fulvio.bordignon@provincia.sudsardegna.gov.it
oppure Posta Elettronica Certificata all'indirizzo:
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
 
Oppure ancora tramite posta ordinaria all’indirizzo:
Area_________________ Provincia Sud Sardegna, Via Mazzini n.39  09013  CARBONIA
 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  si pronuncerà sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
Il Responsabile del Procedimento: è il Dirigente dell’Area alla quale è riferita l’istanza , i cui riferimenti sono quelli suindicati.
 
Il Responsabile del procedimento, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Provincia, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
 
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.