Aree di intervento

Si informa che dal 5 maggio 2015 la funzione di tenuta dell’albo degli autotrasportatori  compete agli uffici della Motorizzazione civile, ai sensi del D.P.C.M.  8 gennaio 2015,(G.U. n. 101 del 4/5/2015). Pertanto gli autotrasportatori della ex provincia di Carbonia Iglesias dovranno rivolgersi all’Ufficio Motorizzazione Civile di Cagliari, sito al Km. 1,600 della S.S. 554 – tel. 070.210931.

L’autotrasporto di cose per conto di terzi, è quella attività di trasporto di merci che viene effettuata da imprese individuali o società dietro corrispettivo, cioè sulla base di un contratto stipulato con un committente, ed eseguita con veicoli per trasporto di cose, immatricolati ad uso di terzi.
Per potere esercitare l’attività è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, che è un registro professionale che contiene tutte le imprese di autotrasporto, istituito con Legge 6 giugno 1974,  n. 298 L. 6 giugno 1974 n. 298, la cui tenuta è demandata alle Amministrazioni Provinciali dall’art. 105, comma 3, lett. h, del Decreto Legislativo n. 112/98.
Al fine di ottenere l’iscrizione all’albo è necessario presentare apposita istanza alla Provincia nella cui circoscrizione territoriale ha sede principale l’impresa, anche qualora si tratti di cooperative e di consorzi, utilizzando l’apposita modulistica, e dimostrando il possesso dei seguenti requisiti:
onorabilità, per tutte le imprese che intendono esercitare l’attività con veicoli adibiti a trasporto di cose immatricolati ad uso di terzi, di qualsiasi massa complessiva;
idoneità finanziaria, la cui dimostrazione è dovuta solo per le imprese che intendono esercitare l’attività con veicoli adibiti a trasporto di cose  immatricolati ad uso di terzi, aventi massa complessiva superiore a 1,5 T., che consiste nel disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9.000,00 euro quando è utilizzato un solo veicolo, e di 5.000,00 euro per ogni veicolo supplementare. Il requisito dell’idoneità finanziaria deve essere dimostrato nei modi previsti dall’art. 7 del Regolamento CE n. 1071/2009, come meglio precisato dalle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0011551 del 11.05.2012 e n. 0026326 del 26.11.2012 ;
idoneità professionale, requisito richiesto a colui che dirige l’attività di trasporto, denominato Gestore dei trasporti, la cui dimostrazione è dovuta solo per le imprese che intendono esercitare l’attività con veicoli adibiti a trasporto di cose  immatricolati ad uso di terzi, aventi massa complessiva superiore a 1,5 T., mediante attestato rilasciato a seguito di superamento di apposito esame, o in esenzione dal medesimo per esperienza decennale ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, oppure, solo per le imprese che intendono svolgere l’attività con veicoli aventi massa complessiva da oltre 1,5 sino a 3,5 T., mediante il possesso dell’attestato di frequenza a uno specifico corso di formazione di 74 ore, effettuato presso un centro di istruzione a ciò abilitato, ai sensi del Decreto Dirigenziale Prot. n. 0000207 del 30.07.2012, del Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, ed i Sistemi Informativi e Statistici, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Principali obblighi per le imprese, successivi all’iscrizione
Dopo l’ottenimento del provvedimento di iscrizione all’albo, da parte della Provincia, occorre procedere a:
• comunicare il requisito dello stabilimento, richiesto dalla normativa comunitaria, all’Ufficio del D.T.T. competente;
• avviare presso il Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;
• assolvere all’obbligo del pagamento del contributo di iscrizione annuale, secondo le modalità stabilite dal Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori;
• comunicare tempestivamente, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 298/74,  le variazioni relative ad esempio all’indirizzo della sede legale dell’impresa, al gestore dei trasporti, al requisito dell’idoneità finanziaria, dell’onorabilità, del parco veicolare, della compagine sociale, dell’organo amministrativo, ecc.;
• chiedere la sospensione dall’albo, ai sensi dell’art. 19 della L. n. 298/74, per un periodo massimo di due anni, qualora l’impresa rimanga priva di veicoli, o intenda sospendere l’attività;
• chiedere la cancellazione dall’albo, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 298/74, qualora l’impresa intenda cessare l’attività.
Principale normativa di settore
•L. 6 giugno 1974 n. 298, (Istituzione dell’Albo Nazionale degli autotrasportatori e disciplina dell’Autotrasporto);
• Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1071/2009/CE, in vigore dal 4.12.2011;
• Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291/2011 (Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009;
• Legge n. 35 del 04.04.2012, art. 11 (Conversione in legge del D.L. n. 5/2012 contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo;

Ulteriori disposizioni normative

• Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n 40 del 20.04.2012 (Disposizioni applicative dell’art. 11 della legge n. 35/2012);
• Circolare Ministeriale Prot. n. 0011551 del 11.05.2012, del Direttore Generale per il Trasporto Stradale e l’intermodalità del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, ed i Sistemi Informativi e Statistici, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (disposizioni sulle modalità di dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria);
• Decreto Dirigenziale Prot. n. 0000207 del 30.07.2012, del Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, ed i Sistemi Informativi e Statistici, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (disciplina dei corsi di formazione preliminare per i gestori dei trasporti);
• Circolare Ministeriale Prot. n. 0026326 del 26.11.2012, del Direttore Generale per il Trasporto Stradale e l’intermodalità del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, ed i Sistemi Informativi e Statistici, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (chiarimenti sulle modalità di dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria).