Aree di intervento
Le revisioni possono inoltre essere effettuate da consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire la copertura di tutte e quattro le suddette attività.
L'impresa titolare di più sedi operative presso le quali intende effettuare le revisioni deve, ai sensi dell'art. 239 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni, richiedere il rilascio di distinte autorizzazioni per ciascuna delle suddette sedi.
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 art. 105 comma 3 lettera d) ha attribuito alle Province la competenza per il rilascio dell' autorizzazione per l'esecuzione delle revisioni. .
È possibile procedere al rilascio delle seguenti autorizzazioni:
• Revisione autoveicoli
• Revisione autoveicoli e veicoli a due ruote
• Revisione autoveicoli e veicoli a due, tre e quattro ruote
• Revisione veicoli a due ruote
PRINCIPALE NORMATIVA DI SETTORE
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, art. 80;
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada”, artt. 239, 240 e 241;
Legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 1, comma 3, come novellata dalla L. 11 dicembre 2012, n. 224;
La materia è inoltre regolata anche dal Regolamento Provinciale per la disciplina dell’attività di impresa di revisione dei veicoli a motore, approvato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Carbonia Iglesias con delibera n. 27 del 24.10.2012