Aree di intervento

Ai sensi dell'art. 32 della L. 6 giugno 1974 n. 298, l’attività di trasporto eseguito da persone fisiche ovvero giuridiche, enti privati o pubblici, per esigenze proprie, è subordinata al rilascio di un’apposita licenza da parte della Provincia per ciascun veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 Kg in disponibilità dell'Impresa.

Chi intende ottenere una licenza per il trasporto di cose in conto proprio, in quanto titolare o legale rappresentante dell'impresa, deve presentare alla Provincia di Carbonia Iglesias apposita domanda,  corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa. Le condizioni occorrenti per qualificare l'attività svolta in conto proprio sono fissate dall'art. 31 della L.298/1974; cioè: il trasporto deve costituire un'attività complementare o accessoria a quella principale esercitata, deve avvenire con mezzi in disponibilità dell'impresa in base alla normativa vigente, alla cui guida deve essere destinato il titolare della licenza, o un  suo dipendente o un collaboratore familiare in caso di imprese artigiane o piccoli imprenditori ai sensi dell’art. 2083 del Codice civile.          
Inoltre le merci da trasportare devono avere stretta attinenza con l’attività principale dell’impresa, e l’insieme dei veicoli da adibire al trasporto devono avere una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell’attività principale dell’impresa

La materia è disciplinata anche dal Regolamento per l’autotrasporto di cose in conto proprio, approvato con delibera n. 7 del 09.02.2011 del Consiglio Provinciale della Provincia di Carbonia Iglesias.

L'Ufficio svolge una fase istruttoria in cui viene esaminata e valutata la documentazione inviata; il procedimento può essere sospeso se dall'esame della documentazione risultasse necessaria un'integrazione. Se l'esito dell'istruttoria è positivo l'ufficio rilascia la licenza entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. L'attività deve essere esercitata con riferimento ai contenuti del D.P.R. 16.9.1977 n. 783. Si precisa che la L. 298/74 non si applica agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T. (6000 Kg) ex art. 83 del Nuovo Codice della strada.

Chi è già titolare di licenza in conto proprio, presenta istanza alla Provincia per il rilascio di nuova licenza nelle ipotesi di variazioni relative al trasferimento della sede legale, al mezzo, alla scadenza della provvisorietà e ad altre circostanze, intervenute in corso di attività. Con particolare riferimento al veicolo utilizzato, l'Impresa dovrà presentare alla Provincia la richiesta di nuova licenza per le seguenti variazioni:
• sostituzione del mezzo;
• variazione di portata utile del veicolo;
• acquisto di ulteriore mezzo da adibire al conto proprio;
• perdita/deterioramento della targa del veicolo o dei documenti di circolazione, nonché della relativa licenza in conto proprio.
Nell'ipotesi di perdita dei requisiti di cui all'art. 32 della L. 298/1974, previsti per il rilascio della licenza in conto proprio, l'Ufficio procede alla revoca della licenza, ai sensi dell'art. 36 della normativa citata.

PRINCIPALE NORMATIVA DI SETTORE

Legge 6 giugno 1974,  n. 298, artt. 31 e seguenti

Decreto del Presidente della Repubblica 16.09.1977,  n. 783

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