Le funzioni della Provincia in materia di Protezione Civile derivano dall’articolo 70 della Legge Regionale numero 9 del 12 giugno 2006 che conferisce i seguenti compiti e funzioni:
- funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone sovracomunali o l'intero territorio provinciale in materia di prevenzione delle calamità
- esecuzione degli interventi, di rilevanza provinciale, necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi
- vigilanza ed esecuzione degli interventi urgenti, di rilevanza provinciale, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi calamitosi
- attività organizzative e di utilizzo del volontariato e relative attività formative
- redazione del Programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi
- predisposizione dei piani provinciali di emergenza e pronto intervento
La Provincia inoltre collabora nell’organizzazione dei seguenti servizi e attività:
- assistenza ai bagnanti e salvamento a mare
- collaborazione nella lotta attiva agli incendi boschivi